Nel settore della moda è consentito utilizzare un marchio altrui come elemento decorativo?
Sul punto si è pronunciato di recente il Tribunale delle Imprese del capoluogo Ligure, a conclusione di una vicenda che ha visto coinvolta una nota casa di moda titolare di numerosi marchi aventi tutti lo stesso prefisso “ICE” che si è vista costretta ad agire in giudizio attesa la commercializzazione da parte di una società terza di T-shirt caratterizzate da “scritte” che richiamavano/riproducevano solo il prefissso “ICE”.
A nulla sono valse le difese dell’asserito contraffattore il quale si è difeso asserendo che il termine “ICE” sarebbe di uso comune e che i caratteri con i quali era impresso sulle maglie era differente da quello utilizzato dalla titolare dei marchi.
Il Tribunale, alla luce delle difese di parte convenuta, ha statuito in modo netto la indiscutibile confusione ingenerata dalle scritte riportate sulla t-shirt oggetto di contestazione ed i marchi registrati, sul presupposto che quando vi sono marchi accomunati da caratteristiche comuni, come nella fattispecie il prefisso ICE, gli stessi non possono che essere considerati come appartenenti ad una stessa “famiglia di marchi” e pertanto il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, deriva dalla possibilità che egli possa ritenere che il marchio in contraffazione faccia parte della stessa famiglia.
Inoltre, e questo è una circostanza da non sottovalutare, nel settore dell’abbigliamento l’impiego anche di parte del marchio altrui attraverso le immagini poste sulla t-shirt, non è consentito non rientrando nel novero degli usi leciti né ex art. 21 c.p.i . d.lgs. n. 30 del 2005, né ex art. 14 Regolamento UE n. 1001 del 2017 in quanto l’apposizione sulla parte anteriore di qualsiasi T-shirt è destinata principalmente a recare l’identificazione del produttore ed indi ha valore distintivo.
Quindi, attenzione prima di utilizzare in modo “furbo” marchi evocativi di marchi altrui!!!!