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I brevetti italiani e le procedure di registrazione costituiscono un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, che consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonchè di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio,venderlo o importarlo.

Il diritto di privativa si estende su tutto il territorio italiano.

Possono costituire, a titolo esemplificativo, oggetto di brevetto:

Le invenzioni industriali:

sono una nuova soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto e devono possedere le caratteristiche della novità, dell’attività inventiva e dell’industriabilità. La durata del brevetto è ventennale.

I modelli di utilità:

sono i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere. La durata del brevetto è decennale.

I modelli di Design:

sono la creazione di disegni e modelli dalle forme nuove e particolari. La durata del brevetto si estende per 25 anni.

Nuove varietà vegetali:

E’ possibile costituire un diritto di privativa brevettuale su una nuova varietà vegetale che abbia i seguenti requisiti di:

novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato

omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti

distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta
stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

La durata del brevetto è ventennale

Brevetto per Topografie di prodotti a semiconduttori:

E’ prodotto a semiconduttori e quindi tutelabile brevettualmente ogni prodotto finito o intermedio:

– consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

– che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

– destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

La topografia di un prodotto a semiconduttori é una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

I diritti esclusivi (di riproduzione e sfruttamento commerciale) durano 10 anni a decorrere o dalla data di deposito della domanda, o dalla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo.

NORMATIVA COMPLESSA

La normativa che regola il deposito e la tutela del brevetto industriale a livello nazionale (Testo Unico della proprietà industriale) è molto complessa per cui va affrontata con cautela, attraverso l’intervento di consulenti specializzati nel settore.

Fondamentale è la stesura della descrizione e delle rivendicazioni del trovato che vanno redatte con particolare cura ed attenzione.

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