Quella che può sembrare una risposta banale invece non lo è affatto! Bisogna infatti stare attenti a chi prima di noi vanta sul prenome (nome di battesimo) diritti anteriori.
A fornirci una risposta interessante sul punto è la vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna a seguito della azione introdotta dalla ANTICA PIZZERIA DA MICHELE S.r.l. e dall’ANTICA PIZZERIA DA MICHELE IN THE WORLD S.r.l. nei confronti del sig. Michele LV e della D.M. S.r.l. per aver registrato il marchio “da Michele” già utilizzato e registrato dalle attrici.
Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun dubbio sulla condotta illecita posta in essere dai convenuti, non assumendo alcun valore la circostanza relativa al fatto che si trattasse del nome proprio “Michele” del signor LA VALLE, “in quanto un nome anagrafico, validamente registrato come marchio e divenuto noto, non può essere successivamente adottato come segno distintivo in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, non potendosi ritenere tale condotta conforme alla correttezza professionale (Cass. civ. n. 10826 del 25.05.2016; Cass. civ. n. 3806 del 25.02.2015).
Infatti, l’art. 21 co. 1 lett. a) c.p.i. è norma eccezionale e consente l’uso, nell’attività economica, di un nome da altri registrato solo se ciò avviene conformemente ai principi della correttezza professionale, ravvisabile soltanto in presenza di un’effettiva esigenza di informazione incentrata sul nome civile e sulle concrete modalità con cui l’informazione viene fornita, senza che il pubblico venga indotto in errore sull’identificazione del produttore e sulla provenienza dei suoi beni o servizi, anche sotto il profilo dell’associazione tra i segni. Nel caso in esame il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del marchio registrato dai convenuti e di contraffazione ritenendo “non ravvisabile alcuna specifica esigenza di informazione sull’identità del titolare, anche considerando che il marchio utilizzato dai convenuti riguarda solo il prenome e non il patronimico e che non sono state adottate modalità che consentano l’identificazione di un determinato individuo, senza creare confusione sulla provenienza dei prodotti con i più celebri esercizi commerciali, che hanno ormai acquisito rilevante notorietà in tutta Italia e sono diffusi in vari Paesi del mondo”.
Quindi attenzione, anche il nome di battessimo non è sempre utilizzabile nell’attività economica per contraddistinguere prodotti e servizi.