La spasmodica ricerca di innovazione porta molti inventori o aziende a divulgare precedentemente al deposito del brevetto le proprie invenzioni o applicazioni non rendendosi conto che tale comportamento può portare in molti casi alla nullità dello stesso.

L’art. 46 del codice di proprietà industriale (cpi) stabilisce, infatti, quale requisito essenziale di un brevetto, quello della “novità”.

L‘invenzione per essere valida ed efficace, non deve essere compresa nello stato della tecnica e non deve essere stata resa pubblica prima del deposito della domanda di brevetto. In caso contrario la domanda di brevetto andrebbe incontro all’inevitabile sanzione della nullità, con conseguente decadenza della procedura brevettuale.

L’art. 46 Cpi così recita: “Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.

Tra i tanti tipi di “predivulgazione” la cosiddetta “predivulgazione” dell’inventore, fenomeno in ascesa negli ultimi tempi, consiste nella diffusione o semplicemente nella comunicazione, posta in essere dall’inventore stesso, dell’invenzione/trovato a soggetti terzi, prima dell’inizio dell’iter procedurale.

Gli inventori e le aziende, molto spesso, presi dalla smania di far visionare il nuovo trovato e per mancanza di conoscenza della normativa di riferimento, immettono in commercio il prodotto e poi, a seguito del successo commerciale, immaginano erroneamente di tutelarlo attraverso una privativa industriale.

Affinchè la “predivulgazione” si perfezioni e quindi il brevetto possa essere afflitto da nullità basta, infatti, la semplice commercializzazione del prodotto, la pubblicazione di articoli nei quali si spiegano le funzioni e le innovazioni del prodotto, o addirittura la comunicazione di tali informazioni e specifiche tecniche, in assenza di accordi di riservatezza, a partner e fornitori coinvolti nelle fase di sviluppo dei trovati o dei processi.

E’ consigliabile, quindi, in fase di sviluppo di prodotti ritenuti innovativi far sottoscrivere apposite NDA, valutare la brevettabilità del prodotto/processo e solo dopo immetterlo in commercio per avere poi la possibilità di difenderlo.

Il legislatore europeo prima e quello italiano poi hanno, infatti, introdotto una disciplina apposita per la tutela delle informazioni riservate e dei segreti industriali disciplinati proprio dal codice di proprietà industriale che consentono, senza patemi, di evitare la predivulgazione del trovato e quindi farne salva la sua tutelabilità.

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