E’ recente la sentenza con cui la Corte di Cassazione è tornata a chiarire il grado di tutela del marchio debole.

La decisione del febbraio 2020 prende origine dalla impugnativa della O.T.S. S.p.a., azienda di trasporti, avverso la  sentenza della Corte di appello ligure che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di contraffazione del marchio, sul presupposto che si trattasse di un marchio debole di cui evidenziava gli elementi di differenziazione con il successivo, aggiungendo, altresì, che entrambe le parti del giudizio non si rivolgevano a comuni consumatori quanto, piuttosto, a soggetti specializzati, capaci dì cogliere il significato da assegnare all’acronimo utilizzato.

La sentenza pone l’attenzione sul fatto che in tema di marchi la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela contro il contraffattore ma incide soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte che, nella fattispecie, sono state invece considerate evidenti (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170: Cass. 18 giugno 2018, n. 15927).

Viene evidenziato, altresì, che sebbene il rischio di confusione per la somiglianza dei marchi sia aggravato, nella fattispecie dalla identità del settore merceologico che provoca un rischio di associazione tra i due segni, entrambe le società si rivolgono a soggetti specializzati, in grado di porre in essere scelte commerciali consapevoli a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente che, invece, ritiene, che dovrebbe farsi riferimento al consumatore medio, dotato di media diligenza ed avvedutezza che percepirebbe il marchio in modo unitario, senza effettuare un esame analitico dei singoli elementi che lo compongono: rilevando, quindi, il nucleo ideologico del segno, costituito dall’acronimo OTS. Quanto, da ultimo, alla circostanza, per cui altre imprese del settore dei trasporti e delle spedizioni utilizzano denominazioni sociali in cui compariva l’acronimo OTS, questo è a riprova del fatto che il marchio dell’odierna ricorrente è  debole.

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