Ferrero ha ottenuto in modo definitvo, in Cassazione, il riconoscimento dei diritti di esclusiva sulla confezione delle Tic Tac.
Le mentine Tic Tac sono state commercializzate in Italia nel 1969 da Michele Ferrero con il nome di “Refreshing Mint”, poi successivamente modificato in “Tic Tac” per il caratteristico rumore che le caramelline fanno nel pacchetto quando viene agitato.
Uno dei fattori che ha contribuito al successo del prodotto è stata la particolare confezione, una scatoletta con il corpo trasparente in plastica e il coperchio bianco con uno sportellino a ribalta.
Scatoletta oggetto di tutela da parte di Ferrero attraverso la registrazione di marchi tridimensionali o di firma.
La Corte di Cassazione, quindi, dopo una lunga battaglia legale, ha confermato che i marchi tridimensionali di Ferrero relativi proprio alla confezione dei Tic Tac sono validi e che un prodotto concorrente, avente una confezione praticamente identica, ne costituisce contraffazione.
La storia processuale.
In passato, Ferrero si era rivolta al tribunale di Torino per contestare la contraffazione dei suoi marchi di forma, relativi alla confezione delle mentine, da parte di una concorrente che commercializzava un prodotto chiamato Bliki.
Il Tribunale di Torino nel 2019, in primo grado, aveva già confermato la validità dei marchi tridimensionali relativi alla confezione dei Tic Tac e la contraffazione degli stessi.
La Corte d’Appello di Torino aveva successivamente confermato integralmente la sentenza di primo grado dopo che la società convenuta in giudizio l’aveva impugnata.
La recente decisione della Corte di Cassazione ha sancito definitivamente la validità dei marchi tridimensionali di Ferrero stabilendo che il “prodotto” concorrente viola tali diritti.
La sentenza è rilevante poiché affronta una questione controversa riguardante la validità e la contraffazione dei marchi tridimensionali basati sulla forma della confezione di un prodotto e non relativi al “nome commerciale” del prodotto stesso.