Registrare un segno patronimico appartenente a terzi è sicuramente illegittimo ma lo è ancora di più se a farlo è un parente, per di più dipendente di una società titolare di un marchio di fatto!

E’ questo il tema affrontato di recente dal nostro Studio e definito dalla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli in una vertenza che ha visto in causa parti legate da vincolo parentale e di lavoro.

In particolare, Caio, titolare della omonima ditta titolare del segno “Caffè Cola ….ognor consola”, citava in giudizio il nipote Sempronio per aver illegittimamente depositato a proprio esclusivo nome il marchio di fatto utilizzato, senza soluzione di continuità, dal 1960 dallo zio, il tutto, per di più, il tutto mentre alle dipendenze di quest’ultimo.

Sempronio, dopo aver registrato il marchio, licenziato dalla ditta dello zio, diffidava Caio dall’utilizzo del marchio, ponendo in essere una serie di atti di concorrenza sleale finalizzati all’accaparramento di clientela.

Il Tribunale ha ravvisato nella “relazione qualificata” tra il registrante (nipote- lavoratore)) e il danneggiato (zio-datore di lavoro) una rilevanza tale rientrante nella ipotesi di malafede nella registrazione di un marchio altrui di cui all’art. 19, comma 2, Cpi.

Il Giudice ha individuato la presenza di tre circostanze che hanno portato alla condanna del nipote/dipendente per registrazione ed uso del marchio della società dello zio: “a) la  conoscenza da parte del registrante (in mala fede) delle legittime aspettative vantate da altri sul marchio oggetto  di  registrazione, conoscenza in capo al convenuto, facilmente desumibile dal rapporto parentale e di lavoro con il sig. Camillo Cola ed ammessa dallo stesso Cola Pasquale;  b)  la  registrazione in ottica  anticoncorrenziale,  ossia  finalizzata  a  impedire  la  disponibilità  del marchio  agli  altri  imprenditori  concorrenti,  ovvero  a  ostacolare  il  loro  progetto imprenditoriale nonché, lungi dal registrare un marchio per l’utilizzo effettivo dello stesso, si voglia impedire a un terzo di entrare sul mercato ovvero di continuare ad operare  sul  mercato ; d)  la  registrazione  pregiudica  le  altrui  aspettative  di tutela,  “abusando  ad  esempio  del  rapporto  di  collaborazione  o  fiducia  ovvero precedendo  nel  tempo  chi  stia  ponendo  in  essere  un’attività  preparatoria  alla registrazione,  ovvero  abbia  registrato  un  marchio  la  cui  notorietà  era  in  via  di formazione”.

Inoltre il Giudice ha ravvisato nel comportamento del “nipote/dipendente” atti volti palesemente a sviare la clientela nei confronti del legittimo titolare del marchio.

Alla stregua di ciò il Tribunale ha statuito il trasferimento del marchio contestato in capo al legittimo titolare, inibendone l’utilizzo al nipote/dipendente in malafede con applicazione di una penale e condannandolo alle spese del procedimento.

 

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