Registrare un marchio ha un gran vantaggio perché consente al titolare di ottenere un diritto di esclusiva, precludendo l’uso dello stesso a terzi.

Ma cosa è registrabile come marchio?  

Il Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005)ha introdotto in Italia una disciplina organica e strutturata in materia di tutela e difesa dei diritti di proprietà intellettuale che ha individuato all’art.7 ciò che può essere validamente registrato come marchio.

La norma nazionale (ma sostanzialmente corrispondente è quella europea – art.4 RMUE) stabilisce che sono registrabili quali marchi tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre.

Il requisito della chiara e precisa rappresentabilità non pone particolari problemi per i segni costituiti esclusivamente da parole, lettere, cifre e altri caratteri tipografici standard. In questo caso di parla di marchi denominativi o verbali.

  • Marchi denominativi: HERBALIFE, LEVI’S, VOLVO.

I segni possono essere costituiti anche esclusivamente da elementi grafici (cd. marchi figurativi) o anche da elementi verbali combinati con immagini /parte grafica (c.d.marchi misti)

  • Marchio figurativo                                                                         Marchio misto     

                                 

000106948                                                                                               002009298

Sono registrabili anche le forme dei prodotti in quanto rappresentabili graficamente (cd. marchio di forma) purchè i segni non siano costituiti unicamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto detta forma renderebbe il marchio privo di capacità distintiva.

  • Marchio di forma

 

         000146704

Parimenti registrabili sono i segni distintivi costituiti da una specifica collocazione sul prodotto (cd marchio di posizione), dai pattern ripetuti (cd. marchio a motivi ripetuti).

Marchio di posizione                                                Marchio a motivi ripetuti

                                              

001027747                                                                          017215237

Persino i colori si possono registrare, le sequenza di immagini in movimento ed anche i suoni tramite deposito di file audio o spartiti musicale.

In virtù del principio soprarichiamato della chiara e precisa rappresentabilità possono essere registrati solo segni percepibili con vista e udito, con ciò escludendosi i segni percepibili attraverso olfatto, gusto e tatto.

Sempre sotto il profilo semiotico è possibile distinguere i marchi in base al numero di elementi che lo contraddistinguono. I segni composti da un solo elemento sono detti semplici e quelli composti da più elementi sono detti complessi o d’insieme. Il marchio complesso si distingue dal marchio d’insieme, perché in quest’ultimo manca l’elemento caratterizzante, cd “cuore” e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, da loro insieme.

La registrazione di un marchio protegge il suo uso per prodotti e/o per servizi specifici da ciò derivando la distinzione tra marchi di prodotto o marchi di servizio. I prodotti ed i servizi sono catalogati in «classi» secondo la più nota Classificazione internazionale di Nizza, pur esistendo altre classificazioni.

La legittimazione alla registrazione di un marchio spetta a chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa. Il Codice della proprietà industriale, però, presenta anche delle eccezioni alla c.d. “legittimazione diffusa” alla registrazione.

Non possono infatti essere registrati quali segni distintivi i ritratti di persona senza il consenso della persona ritratta; sussistono limiti per la registrazione anche dei nomi di persona (psudonimo e soprannome) che siano notori ed anche per quelli non notori laddove la registrazione e l’uso possano ledere fama, credito o decoro di chi ha diritto a tali nomi (art. 8 c.p.i).

Altro caso di riserva di registrazione riguarda i segni considerati dalla legge d’interesse pubblico (stemmi, bandiere, emblemi).

E’ infine bene precisare che l’acquisto del diritto di marchio può avvenire anche senza la registrazione ma con l’uso protratto, continuativo ed intenso da parte dell’impresa per contraddistinguere determinati prodotti e/o servizi, al punto da raggiungere i requisiti di riconoscibilità e di distintività presso la clientela di riferimento, in tal caso si parla di marchi di fatto.

A seconda del territorio in cui si chiede la tutela del marchio si distinguono marchi nazionali ed europei con domanda da proporre ai rispettivi uffici competenti (es. UIBM per il marchio italiano, ed EUIPO per il marchio europeo). I titolari di un marchio nazionale o europeo possono estendere la tutela del marchio negli altri Paesi esteri presentando domanda di marchio internazionale con domanda da proporre al WIPO – World Intellectual Property Organization.

 

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