Duro colpo per ADIDAS, il Tribunale dell’UE, con la sentenza del 16 giugno scorso (causa T-307/17), conferma la decisione dell’Euipo circa  la nullità del marchio figurativo di Adidas, caratterizzato dalle tre strisce verticali  nella variante a strisce nere su sfondo bianco,  registrato per i prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza quali abbigliamento, scarpe e cappelleria.

Più in particolare i Giudici Europei hanno accolto la domanda di nullità presentata dalla concorrente società belga Shoe Branding Europe BVBA sulla base del rilievo che il marchio registrato dall’Adidas fosse privo del carattere distintivo sia intrinseco che acquisito a seguito dell’uso.

La questione è stata attentamente esaminata dal Tribunale che è giunto a detta conclusione dopo aver esaminato tutte le censure mosse dalla richiedente.

Per il Tribunale il marchio non costituisce un “marchio a motivi” che consisterebbe in una serie di elementi che si ripetono regolarmente e che può essere riprodotto in dimensioni e proporzioni differenti in funzione dei prodotti ai quali si riferisce, ma semplicemente un “marchio figurativo ordinario” tutelato nella sola rappresentazione grafica e nella descrizione depositata che ha portato il Tribunale a definire/limitare il marchio quale segno “a strisce nere verticali e parallele su sfondo bianco circa 5 volte più alte che larghe”.

Il Tribunale, quindi, identificato il segno come marchio figurativo è passato alla definizione del concetto di uso in quale contesto, per arrivare a concludere che le prove fornite per dimostrare il carattere distintivo a seguito dell’uso non sono pertinenti.

Il Tribunale ha infatti escluso numerosi elementi di prova prodotti dall’Adidas sul presupposto che vi fossero “variazioni non trascurabili” del segno. Per il Tribunale, infatti, in ragione della estrema semplicità del segno anche la più semplice modifica apportata al marchio costituiva una variazione non trascurabile ai fini della prova del suo uso, anche una lieve differenza poteva comportare una significativa alterazione delle caratteristiche del marchio come registrato. Pertanto anche le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche principali del marchio, per esempio lo schema di colori invertito, “non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso” . Sulla scorta di quanto innanzi i Giudici Europei hanno quindi ritenuto pertinenti gli elementi di prova prodotti dall’Adidas solo in minima parte e per cinque Stati membri e non quindi estensibili a tutto il territorio dell’Unione.

La decisione mette fine ad una annosa vicenda e si pone come un interessante precedente in tema di prova della acquisizione del carattere distintivo di un segno che ne è inizialmente privo e pertanto, con un approccio particolarmente rigido, indica che le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche essenziali del marchio, non possono essere prese in considerazione.

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