Così ha deciso la Suprema Corte che, con la recentissima sentenza n.18220 del 05.07.2019, ha stabilito che il diritto a veder riconosciuta la paternità dell’opera viene leso laddove manchi anche la sola indicazione di tale paternità indipendentemente dalla attribuzione dell’opera ad altri.
Tale principio è stato enunciato dalla S.C. a seguito del ricorso proposto dal sig. Giancarlo Mantelli contro la A.Mondadori S.p.a. e l’Istituto Treccani S.p.a. cui lo stesso aveva trasferito i diritti di utilizzazione economica di alcune tavole pittoriche da lui stesso realizzate, avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto che l’anonimato non produce pregiudizio, violando il diritto morale d’autore solo l’attribuzione delle opere ad altri.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del sig. Mantelli soffermandosi sulla complessa situazione giuridica del diritto d’autore. In particolare la Cassazione ha ritenuto che il diritto morale d’autore è il diritto dell’autore di un opera ad essere riconosciuto come il soggetto che ha realizzato l’opera con il proprio apporto creativo e pertanto l’ omessa indicazione della paternità della stessa- sia stata essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri- comporta una lesione al diritto morale (danno-evento) e possibili danni- conseguenza sia patrimoniali (quale perdita di guadagno derivante dalla mancato riconoscimento come autore dell’opera) che non patrimoniali da risarcire.
I Giudici di legittimità cassano, pertanto, la sentenza della Corte di appello riconoscendo il pregiudizio sofferto dal ricorrente applicando il seguente principio di diritto “L’art. 20 L.d.a. che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera,va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto- o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri”.